Statuto

Costituzione e Scopi

Art. 1

È costituito il “Circolo Nautico Marina Romea – Associazione Sportiva Dilettantistica”, con sede a Marina Romea di Ravenna.

Gli eventuali cambiamenti di sede sociale potranno essere stabiliti di sede sociale potranno essere stabiliti da deliberazione dell’Assemblea.

 

Art. 2

Il Circolo Nautico Marina Romea è apolitico, a carattere volontario, dilettantistico e non ha scopi di lucro e si propone:

‐ Di favorire lo svolgimento da parte dei soci dell’attività nautica sportiva dilettantistica. A tal fine esso potrà fornire ai Soci l’assistenza balneare e nautica nella località di Marina Romea ed allestire un ricovero per barche e motoscafi, fornendolo di tutte le attrezzature necessarie, gestire uno stabilimento e Circolo di ritrovo, nonché svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate; potrà pertanto assumere in locazione, acquistare o costruire gli stabilimenti e le attrezzature necessarie per raggiungere i suoi fini sociali.

Allo scopo l’Associazione potrà svolgere qualsiasi attività che venga ritenuta utile, necessaria ed opportuna e pertanto in via esemplificativa e non tassativa: l’organizzazione di regate, di manifestazioni culturali e ricreative; promuovere attività e manifestazioni private e pubbliche sia nell’ambito sociali che fuori; favorire lo sviluppo delle scuole specie per i giovani; diffondere la pratica sportiva, partecipare ed organizzare campionati e gare.

L’associazione può collaborare con altri Enti, fornendo loro assistenza e senza diritto e compenso, per l’organizzazione di incontri, regate e quanto altro sopra previsto; può collaborare, in particolare, con altri enti di propaganda sportiva, il CONI, la federazione e le organizzazioni sportive.

È esclusa ogni attività sportiva direttamente svolta che sia definibile “professionistica” ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il circolo potrà aderire ad Associazioni Sportive e Ricreative.

 

Art. 3

Il circolo non può aderire a pubbliche o private sottoscrizioni.

 

Art. 4

Il Circolo non assume alcuna responsabilità per gli eventuali incidenti accaduti a soci nella pratica dello Sport Nautico, come pure non risponde degli eventuali danni arrecati a terzi o da cose di terzi, da parte dei Soci nell’esercizio dello sport suddetto.

 

Soci

Art. 5

Esiste una unica categoria di Soci.

Possono essere ammessi a far parte del Circolo, in qualità di Soci, tutti coloro che ne facciamo regolare domanda e che siano maggiori d’età.

La domanda stessa dovrà essere avallata da almeno due soci.

Le domande per ammissione a Socio saranno presentate al Presidente e da questo sottoposte a giudizio del Consiglio; il responso sarà insindacabile.

 

Tutti i soci godono di identici diritti. Alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, tutti i Soci hanno diritto di intervento e di voto.

Tutti i soci sono chiamati ad esercitare il voto in assemblea e tutti sono eleggibili alle cariche sociali.

La qualità di socio si perde:

‐ Per dimissioni;

‐ Per decadenza od espulsione;

‐ In caso di morte di un Socio, a lui subentrerà, previo parere favorevole del Consiglio, quale Socio, quello fra gli eredi che sarà stato designato dagli altri senza essere tenuta al pagamento della quota di ammissione.

 

Art.6

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione o al versamento della quota annua di iscrizione.

È comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originali e a quelli annuali.

Diversamente a patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi dell’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili ne ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione; neppure in caso di morte; di estinzione; di recesso; o di esclusione all’associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Le quote associative non sono trasmissibili a terzi, salvo quanto appresso.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi salvo in caso di morte.

 

Art.7

L’assemblea ordinaria dei soci determina in sede di approvazione del rendiconto preventivo, l’ammontare della quota di ammissione, della quota associativa annua e della quota di ormeggio.

Tali quote devono essere pagate al momento dell’ammissione a socio e, successivamente, per quanto riguarda le quote annue, entro trenta giorni dall’approvazione del rendiconto preventivo da parte dell’assemblea.

Nel caso in cui il socio non effettui il dovuto pagamento delle quote annue come stabilite nell’assemblea entro il predetto termine di trenta giorni, il consiglio invierà al socio moroso una formale richiesta a mezzo lettera raccomandata ar, richiedendo il pagamento stesso.

Qualora entro quindi giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione il socio moroso non abbia ancora effettuato il pagamento, egli si intenderà decaduto da ogni diritto di socio con effetto immediato.

 

Proventi e Rendiconti

Art.8

I proventi dell’associazione sono costituiti:

‐ Dalle quote dei soci;

‐ Da assegnazione o contributi da enti pubblici e privati;

‐ Dagli interessa attivi;

‐ Da inoltri eventuali e vari.

All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utile o avanzi di gestione comunque denominati, non ché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessi di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

 

Art.9

L’esercizio sociale sportivo e finanziario ha inizio il 01 ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno.

Ogni anno il consiglio direttivo redigerà il rendiconto economico e finanziario.

Il medesimo dovrà restare depositato presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedonol’assemblea convocata per la sua approvazione.

 

Organi dell’Associazione

Art.10

Sono organi dell’associazione:

‐ L’assemblea dei soci;

‐ Il consiglio direttivo;

‐ Il presidente;

‐ I revisori dei conti;

‐ Il collegio dei probiviri.

Qualsiasi socio può essere eletto agli organi sociali.

 

Assemblee

Art.11

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo e in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o dal consigliere più anziano di età.

Il presidente nomina un segretario che, in caso di assemblea straordinaria, sarà un notaio, nonché, ove lo ritenga opportuno, 3 scrutatori.

Le votazioni si fanno per alzata di mano salvo che l’ assemblea non deliberi diversamente.

Le nomine delle cariche sociali avvengono a schede segrete.

 

Art. 12

L assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all’ anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’ assemblea ordinaria approva annualmente i rendiconti preventivi e consuntivi, procede alla nomina delle cariche sociali e delibera sugli argomenti posti all’ origine del giorno.

 

Art. 13

L’ assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’ atto costitutivo e dello statuto o sullo scioglimento dell‘associazione.

 

Art. 14

Il consiglio direttivo convoca l’ assemblea dei soci ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta per iscritto almeno un quarto dei soci.

 

Art. 15

Le assemblee dei soci sono convocate a mezzo di avviso inviato ai soci, anche tramite lettera non

raccomandata,al domicilio dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata ed affisso all’ albo sociale.

L’ assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’ assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti i 2/3 dei soci, in seconda convocazione è valida come la presenza di almeno 1/3 dei soci.

Le assemblee di seconda convocazione possono essere indette almeno un’ ora dopo quelle di prima

convocazione.

 

Art. 16

L’ assemblea, sia ordinaria che straordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentanti.

 

Art. 17

Tutti gli aderenti all’a associazione hanno diritto di partecipazioni alle assemblee sia ordinarie che

straordinarie purchè presenti di persona; anno diritto di voto singolo ai sensi dell’art. 2532, secondo comma, del codice civile, tutti gli aderenti all’associazione qualunque sia la loro quota di adesione purchè siano in regola con i pagamenti

 

Consiglio Direttivo

Art.18

L’ associazione è amministrata da un consiglio direttivo costituito da un presidente, da un vice presidente e da sette consiglieri di cui un segretario.

Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

In caso di dimissione della metà dei suoi componenti, l’ intero consiglio si intende decaduto.

In caso di dimissioni di uno o più dei suoi componenti ad esso subentrerà il primo dei non eletti e di ciò darà comunicazione sull’ albo sociale.

 

Art. 19

Il consiglio direttivo nomina tra i suoi componenti, a maggioranza di voti, il presidente, il vice presidente e il segretario.

 

Art. 20

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione degli affari sociali e per compiere qualunque atto di gestione ordinaria e può assumere e licenziare personale.

Il consiglio direttivo può altresi senza necessità di apposita preventiva autorizzazione da parte dell’ assemblea, eccedere dal rendiconto preventivo per un importo non superiore al 10% (dieci per cento).

Il consiglio direttivo può deliberare provvedimenti disciplinari quali l’ ammonizione e l’ espulsione contro quei soci che con il loro comportamento pregiudichino il decoro e il buon andamento del circolo; contro tali provvedimenti può essere fatto ricorso al collegio dei probiviri.

 

Art. 21

Il consiglio direttivo si riunisce, di regola, una volta ogni tre mesi in via ordinaria; in via straordinaria, ogni qualvolta lo richieda il presidente o ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente, in assenza di questi, dal vice presidente, in assenza di entrambi dal membro più anziano d’ età.

 

Art.22

Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo occorre la presenza di almeno cinque componenti.

Tutte le deliberazioni vengono assunte a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente dell’ adunanza.

 

Il Presidente

Art. 23

Il presidente, in sua assenza, il vicepresidente, dirige il circolo, presiede il consiglio direttivo,le assemblee dei soci e ogni altra riunione eventualmente indetta dal circolo; ha la rappresentanza legale del circolo di fronte ai terzi e in giudizio.

 

Art. 24

I soci possono presentare al consiglio per iscritto, reclami o proposte che saranno esaminate dal consiglio per le decisioni del caso nella prima riunione successiva la ricevimento.

 

Art. 25

Il presidente può farsi rappresentare delegando contemporaneamente tutti o in parte dei suoi poteri dal vice presidente, e in mancanza di questo, da uno o più componenti il consiglio direttivo, mediante delega scritta.

 

Art. 26

Il consiglio può affidare particolari incarichi a persone do fiducia anche non soci che , per la loro competenza, siano ritenute utili per il buon funzionamento dl circolo e delle sue attività.

 

Art. 27

Nei casi di assoluta improrogabile urgenza il presidente potrà prendere opportuna deliberazione, sottoponendo le decisioni adottate per la ratifica, al consiglio direttivo alla sua prima adunanza.

 

Titolo Revisore dei conti

Art. 28

I revisori dei conti, in numero di tre effettivi e due supplenti, vengono eletti dall’assemblea ordinaria annuale e durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni di uno dei suoi componenti ad esso subentrerà il primo dei non eletti o altra persona nominata dal consiglio salvo ratifica da parte dell’ assemblea ordinaria.

Delle dimissioni il consiglio direttivo darà notizia ai soci sull’ albo sociale.

 

Collegio dei Probiviri

Art. 29

Qualsiasi controversia insorga fra il circolo e i soci nonché qualsiasi controversia fra i soci dipendente dall’applicazione del presente statuto o dal regolamento, dovrà essere sottoposta al giudizio di un collegio dei probiviri composto di tre membri anche non soci, che vengono nominati dall’ assemblea e che durano in carica tre esercizi.

I probiviri decideranno senza formalità di procedura e la loro decisione è inappellabile.

In caso di dimissione di uno dei suoi componenti ad esso subentrerà il primo dei non eletti o altra persona nominata dal consiglio salvo ratifica dell’ assemblea ordinaria.

 

Regolamento Interno

Art. 30

A cura del consiglio direttivo verrà compilato un’’ regolamento interno ’’ che comprenderà tute le norme tecnicodisciplinari che dovranno essere osservate dai soci.

Detto regolamento sarà sottoposto all’ approvazione dell’ assemblea.

 

Modifiche Statutarie

Art. 31

Qualunque aggiunta o variante da apporsi al presente statuto dovrà essere preventivamente esaminata dal consigliodirettivo indi portata per l’ approvazione definitiva, all’ assemblea dei soci.

 

Scioglimento del Circolo

Art. 32

Il presidente, sentito il consiglio direttivo, potrà proporre all’assemblea dei soci lo scioglimento del circolo qualora cifossero ragioni tali da giustificare lo scioglimento stesso.

In caso di scioglimento l’ assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Qualsiasi sia la causa di scioglimento il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione posta dalla legge.

 

Art. 33

Per quanto non è disposto dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute.

 

Il Presidente

Masironi Pier Mario