Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, SPORTIVA DILETTANTISTICA “CIRCOLO NAUTICO MARINA ROMEA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

Art. 1

E’ costituita con atto privato, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo quanto previsto dagli articoli 36- 37 e 38 del Codice Civile, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Libro I del Codice Civile e nel Decreto Legislativo 36/2021, l’Associazione non riconosciuta, sportiva dilettantistica denominata “Circolo Nautico Marina Romea Associazione Sportiva Dilettantistica” (in acronimo: “Circolo Nautico Marina Romea A.S.D.”)[d’ora in poi “Associazione”], che utilizzerà nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica” anche in acronimo A.S.D., attualmente senza personalità giuridica, che si riserva di chiederla ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 39/2021, con sede a 48123 Ravenna (RA) in Viale Italia n.307, Località Marina Romea. La medesima è retta dalle norme del presente Statuto. La denominazione sociale potrà essere integrata o modificata con altre espressioni con delibera dell’organo di amministrazione.

Potrà affiliarsi alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (in sigla: F.I.P.S.A.S..), e/o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o comunque dall’Ente di Gestione competente per delega od investitura della Pubblica Autorità Italiana per gestire le seguenti attività sportive dilettantistiche contraddistinte dai codici identificativi assegnati da Sport e Salute:

CJ014 Sport: Pesca Sportiva Disciplina Pesca di superficie (Bolentino, Canna da natante, Canna da riva, Carpfishing, Drifting, Feeder, Kayak fishing, Lancio tecnico [Casting], Lancio tecnico con peso di mare, Pesca al colpo, Pesca alla trota con esche naturali in torrente e in lago, Pesca con esca, con esche artificiali da riva e da natante, Pesca con la bilancella, Pesca con la mosca, Surf casting, Traina costiera, Traina d’altura)

[Laddove il C.O.N.I. o comunque l’Ente di gestione competente per delega od investitura dalla Pubblica Autorità modificasse in seguito i codici sopra esposti, dette ipotizzate modifiche dovrebbero ipso facto considerarsi automaticamente recepite nel presente Atto senza che ciò comportasse alcun obbligo di modifica o riedizione del medesimo]

ed aderire – in quanto compatibile con la propria missione e con le disposizioni della Riforma dello Sport in itinere -, con delibera dell’organo di amministrazione, anche ad altre associazioni ed Entità, pubbliche o private, ivi compresi Enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari coi quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti, purché, e fintanto che, la normativa tributaria vigente delle medesime sia perfettamente rispettosa di quella afferente le associazioni sportive dilettantistiche e comunque non in distonia con la medesima.

La variazione dell’indirizzo della sede sociale all’interno del Comune di Ravenna (RA) o delle eventuali nuove entità territoriali comprendenti l’attuale Comune di Ravenna (RA) potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione senza che ciò costituisca modificazione del presente Statuto.

L’Associazione si impegna a trasmettere, nei modi e nei termini in via telematica, e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’Ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3 del D.Lgs.39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica ed ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.

 

Art. 2 – OGGETTO SOCIALE

L’Associazione riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 36/2021, dilettantistica, è apartitica ed aconfessionale e non ha scopi di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominati o capitale ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, a meno che la destinazione e/o la distribuzione degli stessi non sia imposta dalla legge. Prevede l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili d’esercizio nelle attività statutarie ed in ogni caso nell’attività sportiva. Esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo-dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1 lettera b) del D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità, anche attraverso l’organizzazione o la partecipazione a campionati, gare e/o manifestazioni, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline meglio individuate all’articolo 1 del presente Statuto e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del C.O.N.I., intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuoverne la conoscenza e la pratica.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.

 

Nei limiti previsti dall’articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione è facoltà dell’associazione svolgere, previa assunzione della partita I.V.A., in quanto deliberate dal Consiglio Direttivo, attività secondarie e strumentali, quindi diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), purché strettamente connesse ai fini istituzionali e nei limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, quali, a mero titolo esemplificativo:

  • manutenere infrastrutture, impianti ed attrezzature sportive,
  • acquistare, gestire, in qualunque forma e realizzare impianti, attrezzature, strutture, spazi, aree e locali necessari per le attività sportive, culturali e ricreative,
  • gestire, viepiù nella propria sede per i propri soci e tesserati, ricorrendone le condizioni/presupposti e nel rispetto delle normative e delle autorizzazioni se ed in quanto richieste, servizi accessori agli impianti sportivi, quali, a titolo esemplificativo, l’allestimento e la gestione di: bar, tavole calde e/o fredde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili, collegati ad impianti sportivi anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini,
  • organizzare, coordinare e gestire rapporti con Enti Pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l’acquisizione di nuove concessioni per l’esercizio dell’attività sportiva e ricreativa,
  • attivare l’animazione di bimbi ludico-sportiva (doposcuola, baby parking interni ed esterni),
  • organizzare servizi per l’istruzione e la promozione di attività ludico sportive di qualsiasi specie, sia in sede sia altrove,
  • partecipare a bandi pubblici e privati, nazionali ed esteri, per la gestione di qualsiasi tipo di impianti sportivi od affini,
  • organizzare spettacoli di carattere sportivo e di altro genere,
  • allestire negli impianti sportivi condotti anche attività commerciali relative a somministrazioni e di gestioni commerciali degli stessi spazi anche in forma parziale ed in collaborazione con altre entità sportive e non,
  • promuovere attività sportiva, ricreativa, culturale ed in generale l’attività svolta da associati e tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche,
  • predisporre cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione sportiva ritenuto idoneo
  • organizzare stage, seminari e qualsiasi altra iniziativa strumentale in ambito sportivo dilettantistico,
  • istituire camp estivi o comunque stagionali, attuando le metodologie ed i programmi di formazione istituzionale,
  • accettare, in via meramente strumentale, per autofinanziamento e senza scopo di lucro, sponsorizzazioni ed erogare pubblicità a committenti pubblicitari,
  • realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione delle discipline praticate, intendendo, per la più idonea individuazione delle stesse, richiamare come riferimento, le delibere CONI in materia di discipline sportive ammissibili.
  • realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione dello sport.

 

L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme ed alle direttive del C.I.O., del C.O.N.I./C.I.P. o comunque dell’Ente di Gestione competente per delega od investitura della Pubblica Autorità Italiana nonché agli Statuti e regolamenti delle rispettive Federazioni/Enti gerenti/affilianti, come meglio individuati all’Articolo 1 del presente Statuto ed, in sintesi, dell’ordinamento sportivo comprensivo delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., ai quali deliberi di affiliarsi, nonché, per quanto di pertinenza, degli EPS, e dei rispettivi Organi, dei quali Enti s’impegna ad accettare gli eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli stessi dovessero adottare a suo carico nonché le decisioni che, in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti l’attività sportiva, le relative autorità gerenti stabilissero di prendere.

L’Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito alle attività sportive praticate.

In particolare si impegna a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto di tutte le disposizioni emanate dalle Autorità competenti a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs.39/2021.

L’associazione inoltre è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dalla elettività attiva e passiva, dal gratuito espletamento delle cariche associative e dalla obbligatorietà del Bilancio-Rendiconto economico finanziario, anche nelle forme che successivamente alla stesura del presente atto, siano eventualmente introdotte ove le associazioni sportive dilettantistiche vengano identificate come parte integrante del terzo settore e quindi obbligate a nuovi adempimenti quali ad esempio il Bilancio Sociale, la pubblicazione dei bilanci sul sito internet, l’iscrizione a registri obbligatori o a sezioni di tali registri ecc.  

I lavoratori dell’Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25 e ss del D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità ed, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.

A beneficio dell’Associazione, sono ammesse altresì le prestazioni dei volontari.

Si intendono in detto ambito, recepite le normative dettate dalla legge regionale vigente dell’Emilia Romagna e/od eventuali emendamenti/integrazioni nonché quelle promulgate o promulgabili in futuro da altre Regioni, afferenti il medesimo settore, in quanto compatibili, in tema di istruttori e responsabili tecnici.

 

Art. 3 – I COLORI SOCIALI

I colori sociali vengono definiti dalla Assemblea generale dei soci. Attualmente l’associazione sportiva ha i seguenti colori sociali: giallo-rossi.

 

Art. 4 – LA DURATA

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati. La stessa non potrà comunque sciogliersi prima del completo e corretto assolvimento delle delibere da essa adottate.

L’esercizio sociale ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell’anno successivo.

 

Art. 5 – IL PATRIMONIO – MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  • dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione nonché acquistati o comunque pervenuti da enti o privati;
  • dalle contribuzioni liberali, erogazioni, lasciti o donazioni di soci, soggetti pubblici e privati od enti;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti:

  • dalle entrate delle quote di ammissione, associative, tesseramento e di ormeggio, contributi, ordinari e straordinari determinati dal Consiglio Direttivo,
  • dalle quote corsi/camp per attività sportiva, attuando le metodologie ed i programmi di formazione istituzionale, di formazione, di didattica e di addestramento;
  • dalle sovvenzioni del C.O.N.I./C.I.P. o comunque dall’Ente di Gestione competente per delega od investitura della Pubblica Autorità Italiana, di Sport e Salute, delle Federazioni sportive o di altri enti ai quali si affili, dei quali si impegna a rispettare i regolamenti e le norme degli Statuti, che, per effetto del corrente richiamo, costituiscono parte integrante del presente atto, nella parte relativa alla organizzazione e gestione delle entità sportive affiliate;
  • dai premi e dai trofei vinti;
  • dagli introiti di manifestazioni sportive, di feste sociali e da raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • dai contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali – Enti ed Istituzioni Pubbliche.

L’Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria od all’incremento del proprio patrimonio.

 

Art.6 –  I SOCI

Sono soci tutte le persone fisiche che, una volta ammesse, partecipano alle attività sociali sportive dell’Associazione, ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli.

Sussiste un’unica categoria di soci: gli ordinari, ovvero i soci che versano la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo e deliberata dall’assemblea dei soci;

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, le sole persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, cioè conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Tutti coloro che intendano far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda, avvallata da almeno 2 soci, su apposito modulo al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio medesimo, impegnandosi ad attenersi allo statuto e ad osservare le delibere ed i regolamenti adottati dagli Organi dell’Associazione.

Al fine di snellire e di attribuire certezza (al) la procedura istituzionale di convocazione delle Assemblee ed alle comunicazioni istituzionali, ciascun socio che disponga di posta elettronica individuale o di PEC, dovrà renderla immediatamente nota al Consiglio Direttivo del sodalizio sportivo medesimo, con complementare obbligo di notifica di eventuali modifiche della stessa laddove ne ricorrano le circostanze, talché si possa presumere che la medesima sia vigente ed atta a recepire comunicazioni, fino a contraria segnalazione del titolare.

La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all’atto della presentazione della domanda di ammissione; la deliberazione di ammissione del nuovo socio è annotata senza indugio nel Libro dei soci tenuto dal Consiglio Direttivo. Lo stesso Consiglio Direttivo potrà, comunque, nei 60 giorni successivi all’ammissione, deliberare l’eventuale esclusione con provvedimento motivato tempestivamente comunicato all’escluso, contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale.

Il genitore o comunque chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. La quota associativa, cosi come i contributi associativi, non può essere trasferita a terzi eccezion fatta per il subentro mortis causa dell’erede designato dai successori del de cuius, o per le eventuali eccezioni di legge, o rivalutata o richiesta a rimborso.

L’Assemblea può deliberare che, all’atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre alla quota associativa prevista per l’esercizio in cui è presentata la domanda, anche una quota d’ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa assemblea.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli Organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi ed alla relativa certificazione dell’attività sportiva dilettantistica svolta.

Tutti i soci sono effettivi, con i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti, e doveri, quali, in primis, il pagamento delle quote associative per ciascun esercizio sociale, dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea e l’ottemperanza alle disposizioni emanate dallo stesso Consiglio Direttivo, senza discriminazione alcuna; i maggiorenni godono, fin dal momento dell’ammissione, del diritto di diretta partecipazione alle Assemblee sociali, del diritto di voto che esprime compiutamente l’elettorato attivo e passivo, per l’approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell’esercizio annuale. Al raggiungimento della maggiore età, tali diritti potranno essere automaticamente esercitati dal socio, già minorenne, il quale, nel frattempo esercita il diritto di partecipazione alle assemblee mediante il genitore/l’esercente la potestà parentale, anche disgiuntamente o chi abbia legittimamente la potestà di rappresentarlo, ai sensi di quanto previsto dalla precedente formulazione del presente articolo 6. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale e gli impianti sportivi dell’associazione ed a partecipare alle iniziative sociali.

Il socio ha altresì diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità d’esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile od eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

 

Art.7 – CESSAZIONE – DECADENZA – ESCLUSIONE/RADIAZIONE DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all’Associazione, oltre che per causa di morte o di scioglimento dell’associazione, nei seguenti casi: recesso; decadenza per morosità in tema di versamento della quota associativa protrattasi per oltre 30 (trenta) giorni dall’approvazione del rendiconto preventivo ad opera dell’Assemblea Ordinaria; esclusione/radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che si renda artefice di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione, commetta azioni ritenute disonorevoli o la cui condotta ostacoli il buon andamento dell’associazione.

Il recesso si verifica allorquando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissione volontaria al Consiglio Direttivo; ha effetto solo dopo 30 giorni dalla sua ricezione dal Consiglio Direttivo.

Il Socio moroso decade dall’Associazione dalla data in cui il Consiglio Direttivo ne constati l’inadempienza circa il pagamento della quota associativa protrattasi per oltre il termine previsto dalla scadenza della richiesta di versamento.

Il socio decaduto può rientrare nella compagine sociale presentando nuovamente domanda. Laddove ciò avvenga, sarà comunque tenuto, preliminarmente, all’integrale pagamento della quota associativa per l’esercizio sociale in cui fu considerato decaduto, qualora non lo avesse di già fatto in precedenza.

Il provvedimento di esclusione/radiazione assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC allo stesso socio, che, entro 20 (venti) giorni dalla data di detta comunicazione, potrà proporre ricorso all’Assemblea e ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso dell’Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una analisi di quanto accaduto. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. L’Assemblea a tal fine convocata potrà deliberare nel merito anche in caso di assenza volontaria o comunque non giustificata del socio convocato. Il socio radiato non può più essere ammesso.

 

Art.8 – I TESSERATI

I Tesserati sono persone fisiche, anche non associate (nel qual caso non dispongono di diritto di voto per i fini sociali, disponendo unicamente di diritto di voto – preliminarmente ed esplicitamente riconosciuto dall’Associazione nel presente Statuto- per l’elezione dei propri rappresentanti ai meri fini sportivi, secondo la normativa in proposito promulgata dalla rispettiva Federazione/Disciplina Associata/Ente, Sportiva/o affiliante), che espletano la propria attività all’interno della associazione ed in quanto militanti per la medesima, sono alla stessa vincolati per il mero svolgimento dell’attività sportiva dante causa, nel/la solo/a anno sportivo/stagione sportiva di riferimento, attraverso un apposito riconoscimento della Federazione/Ente Sportiva/o Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata o dell’Ente di Promozione Sportiva cui la associazione sportiva dilettantistica sia affiliata. L’associazione, in ottemperanza a norme cogenti, anche delle Federazioni/Enti o delle Discipline Associate o degli Enti di Promozione Sportiva, di cui trattasi, cui deliberi di affiliarsi, deve garantire ed effettivamente rendere disponibili ai propri tesserati, nel rispetto della normativa che presidia la sicurezza e l’integrità dei praticanti nonché la dignità dei medesimi, attrezzature ed impianti a norma, per l’esercizio dello sport/attività istituzionale praticato/a, con la stessa disciplina prevista per i propri soci.

L’Associazione, compatibilmente con le proprie dotazioni e/o disponibilità strumentali /impiantistiche, garantisce, con le stesse modalità e condizioni afferenti i propri tesserati o soci, lo svolgimento della/e attività istituzionale/i statutaria/e, a tutti i tesserati delle Federazioni/Enti o delle Discipline Associate o degli Enti di Promozione Sportiva cui essa stessa sia affilata. I tesserati di altre Entità sportive dilettantistiche parimenti aderenti, nel medesimo anno/stagione d’esercizio, a Federazioni/Enti o Discipline Associate od Enti di Promozione Sportiva cui l’Associazione stessa sia affilata, in analogia con i soci e con i tesserati della medesima, dovranno contribuire alla copertura dei costi afferenti l’utilizzo (se ed in quanto) delle strutture sociali loro rese disponibili, attraverso corresponsioni funzionali all’ammortamento dei costi medesimi ed in quanto dotati di tale status/condizione, potranno partecipare anche ad attività sociali allestite dall’Associazione, comprese quelle perseguenti la formazione e la promozione delle discipline statutarie praticate.

 

Art.9 – GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell’Associazione; il Vice Presidente; il Segretario generale, il Tesoriere, i Revisori dei conti ed il Collegio dei ProbiViri. Possono ricoprire cariche sociali, elettive, i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società od associazioni sportive nell’ambito delle medesime Federazioni/Enti ovvero nell’ambito delle medesime discipline statutarie prescelte facenti capo ad un Ente di Promozione Sportiva e non siano assoggettati dal C.O.N.I./C.I.P. o comunque dall’Ente di Gestione competente per delega od investitura della Pubblica Autorità Italiana o da una qualunque delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti o da enti di promozione sportiva a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno. Laddove in corso di mandato sopravvenga, per provvedimento adottato dagli Organi competenti degli Enti Sportivi Gerenti di cui sopra, sentenza di condanna definitiva a carico di persona che ricopra cariche sociali, comportante sospensioni o squalifiche per periodi complessivamente superiori ad un anno, il medesimo sarà sospeso dall’espletamento di cariche sociali fino al termine del provvedimento stesso.

 

Art.10 – L’ASSEMBLEA

L’Assemblea, massimo organo deliberativo dell’Associazione, è la riunione, indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, oppure in subordine dal Consigliere più anziano, sia in sede ordinaria sia straordinaria, in forma collegiale dei soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, in regola col versamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. All’Assemblea spettano tutte le decisioni concernenti l’attività utile per il conseguimento delle finalità associative e, quando regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati talché le deliberazioni da essa legittimamente adottate obblighino tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissociati. L’Assemblea è convocata, presso la sede sociale o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, mediante affissione di avviso di convocazione nella sede dell’attività, o comunque nel sito istituzionale e contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, elettronica, raccomandata, anche a mano, fax o telegramma, da inoltrarsi al domicilio degli stessi, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data prescelta. Al fine di snellire e di attribuire certezza (al) la procedura istituzionale di convocazione delle Assemblee, ciascun socio che disponga di posta elettronica individuale o di PEC, dovrà renderla immediatamente nota al Consiglio Direttivo del sodalizio sportivo medesimo, con complementare obbligo di notifica di eventuali modifiche della stessa laddove ne ricorrano le circostanze, talché si possa presumere che la medesima sia vigente ed atta a recepire comunicazioni, fino a contraria segnalazione del titolare. In casi di comprovata urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a giorni cinque. Nella comunicazione di convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l’orario della prima e della seconda convocazione che non può svolgersi prima di un’ora dalla prima convocazione e l’elenco degli argomenti da trattare. Il socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro socio purché munito di delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, per approvare il bilancio ed il rendiconto economico-finanziario nonché per l’esame dei bilancio preventivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, entro sei mesi, in presenza di particolari esigenze da enunciarsi ad opera del Consiglio Direttivo; in tale ultimo caso la riunione dell’organo amministrativo dell’associazione, deve avvenire prima della scadenza dei quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea straordinaria è convocata, quando almeno la metà più uno dei Membri del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ve ne sia richiesta da parte di almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, nel quale ultimo caso essi richiedenti devono indicare gli argomenti della riunione.

Avranno direttamente diritto di voto solo i soci maggiorenni.

Incombe al Consiglio Direttivo l’approntamento dell’elenco dei soci aventi diritto al voto. Avverso l’attendibilità o la completezza di detto elaborato è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delibere afferenti persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei soci partecipanti.

 

 

Art.11 – POTERI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea, che delibera sui punti all’ordine del giorno, ha le seguenti prerogative.

In sede ordinaria:

  • approva il Bilancio consuntivo e preventivo ed il rendiconto economico finanziario. Fino al momento di approvazione del preventivo, il Consiglio Direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l’anno precedente, suddiviso in dodicesimi
  • Elegge con votazioni separate e con scrutini successivi il Presidente dell’Associazione nonché, previa definizione del loro numero, i Membri del Consiglio Direttivo, di cui determina i poteri e può decretare lo scioglimento.
  • Può costituire tramite iniziativa dei soci o gruppo di soci, sezioni nei luoghi ritenuti più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali previa approvazione del regolamento che disciplini i rapporti sezioni- sede centrale.
  • Delibera sulla relazione annuale del Presidente, sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, su mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione secondo i quali deve svolgersi l’attività associativa nonché in merito all’adozione o modifica dei regolamenti sociali, su tutti gli argomenti riguardanti la vita ed i rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, sugli argomenti previsti dalla legge.
  • Nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell’organo di controllo.
  • Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.
  • Delibera sul diniego di ammissione dei soci e sulle determine di esclusione/radiazione eventualmente impugnate.

 

In sede straordinaria:

  • delibera sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto,
  • sulla eventuale proposta di scissione di una o più branche di attività o sulla fusione del sodalizio sportivo con altre entità sportive dello stesso settore sportivo,
  • può decretare, previa richiesta scritta presentata da almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto, lo scioglimento della Associazione stessa, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Ricorrendo questa ipotesi, sentita l’autorità preposta, l’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a fini sportivi, ai sensi dell’articolo 7.1 lettera h) del D.Lgs. 36/2021 ovvero, se ammesso, a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. L’assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell’Associazione in società di capitali o cooperativa sportiva dilettantistica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 90 della Legge 289/2002 od in altre forme associative che la normativa dello Stato eventualmente preveda in futuro,
  • delibera sui diritti reali immobiliari,
  • delibera sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto,
  • delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno e su tutti gli argomenti posti dalla legge.

L’Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

  • in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
  • in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. Le delibere sono approvate ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti all’Assemblea.

L’Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

  • in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera col voto favorevole della maggioranza dei medesimi
  • in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. Le delibere sono approvate ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti all’Assemblea.

 

Per le delibere assembleari in sede straordinaria ritenute rilevanti per l’Associazione, sono richieste maggioranze qualificate, in particolare:

le modifiche dello Statuto sono validamente deliberate solo se ottengono il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione,

la delibera di scioglimento dell’associazione sportiva è valida solo se ottiene il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione,

la delibera di trasformazione dell’Associazione in società di capitali o cooperativa sportiva dilettantistica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 90 della Legge 289/2002 od in altre forme associative che la normativa dello Stato eventualmente preveda in futuro, è valida solo se ottiene il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano o da uno dei soci legittimamente intervenuti all’Assemblea, designato dalla maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità durante una votazione, si considererà approvata la mozione o proposta che abbia raccolto il voto favorevole del Presidente. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale, da conservarsi nel libro delle adunanze curato dal Consiglio Direttivo, firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione dei soci con le modalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione, accessibilità e trasparenza.

Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno un terzo dei soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza.

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi cui l’Associazione sia affiliata.

L’assistenza del Segretario, non necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio, si espleta comunque nella trascrizione dell’atto sul Libro delle Assemblee curato dal Consiglio Direttivo.

Le decisioni assembleari possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto o, esistendone le possibilità e la certezza della identità dei partecipanti, anche con i nuovi media, quali teleconferenze, web ecc.

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

  • l’argomento oggetto della discussione;
  • il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
  • la menzione dell’eventuale parere dell’organo di controllo, se nominato;
  • l’indicazione dei soci consenzienti, contrari od astenuti e, su richiesta degli stessi, l’indicazione del motivo della loro contrarietà od astensione;
  • la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti o contrari.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali, entro i 5 (cinque) giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione, indicando, se ritenuto opportuno, i motivi del voto contrario o di astensione. La mancanza di dichiarazione dei soci entro il suddetto termine equivarrà a voto contrario. La trasmissione di cui sopra potrà avvenire con qualunque mezzo che consenta un riscontro della trasmissione e del ricevimento, come raccomandata A/R, fax, posta certificata ecc..

Nel caso in cui si opti per una assemblea con partecipanti dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a cura della società, deve essere rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento tra i soci e ciò alle condizioni previste dalla legge, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Occorre preliminarmente che il presidente ed il segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo e quindi che:

  • sia consentito al Presidente dell’assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati od audio/video collegati, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione e che analoga facoltà, per quanto di pertinenza, sia consentita al segretario verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e di tenere il verbale completo della riunione;
  • sia garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza, e la possibilità di partecipare alle votazioni sugli argomenti all’ordine del giorno;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
  • siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo questi presupposti, la riunione si riterrà svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

 

Art. 12 – IL PRESIDENTE

L’assemblea dei soci elegge, con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati, tra i gli associati, il Presidente dell’Associazione. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile; presiede e convoca le Assemblee ed il Consiglio Direttivo, e constata la regolarità delle deleghe, dirige e regola il dibattito e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni, fissa l’ordine del giorno; vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza; ha l’obbligo di convocare la riunione del Consiglio Direttivo e di fissare specifici argomenti all’ordine del giorno ogniqualvolta ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso; ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi:, egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici e Privati. Può delegare ad uno o più Consiglieri, in via transitoria o permanente, parte delle proprie funzioni. Il Presidente, per tutto il periodo del proprio mandato, non potrà ricoprire la medesima carica sociale né quella di consigliere presso altre società e/od associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione/Ente sportiva/o o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I./C.I.P. o comunque dall’Ente di Gestione competente per delega od investitura della Pubblica Autorità Italiana, ovvero nell’ambito delle medesime discipline così come esplicitate nell’Articolo 1 del presente Statuto facenti capo ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I./C.I.P. o comunque dall’Ente di Gestione competente per delega od investitura della Pubblica Autorità Italiana. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione. Le eventuali dimissioni od impedimento definitivo del Presidente comportano la decadenza, oltre che del Presidente medesimo anche dell’intero Consiglio Direttivo.

 

Art. 13 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito a maggioranza dei presenti/rappresentati, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Egli sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

 

Art. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, che potrà tenersi anche “da remoto” ai sensi del precedente articolo 10, è, dotato dei più ampi poteri, l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa; è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’Assemblea ed eletto dalla medesima, fino ad un massimo di nove, con un minimo di tre e, nel proprio ambito, elegge il Vice Presidente, il Consigliere Segretario ed il Tesoriere. Queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla medesima persona.

I Consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dall’avvenuta assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente. La presenza, alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati debbono ritenersi dimissionari.

Ai Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo possono essere attribuiti incarichi per compiti specifici sulla base di apposita deliberazione. Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito; le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2 del D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni dell’articolo 3.2, ultimo periodo del D.Lgs. 112/2017. E’ fatto salvo il diritto ad ottenere il rimborso delle spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, nell’esercizio della funzione. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società od associazioni sportive dilettantistiche, nell’ambito della medesima disciplina facente capo alla stessa Federazione o Disciplina Sportiva Associata affiliante adita ovvero nell’ambito della stessa disciplina gestita da un ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I./C.I.P. o comunque dall’Ente di Gestione competente per delega od investitura della Pubblica Autorità Italiana. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali ed i suoi componenti sono rieleggibili. Se per qualsiasi causa venga a mancare o si dimetta uno o più dei suoi membri, subentreranno i primi dei non eletti, in numero pari alle carenze manifestatesi. Laddove non sussista un numero sufficiente di subentrabili dovrà essere convocata una assemblea per la nomina dei consiglieri carenti. Ricorrendo una siffatta circostanza, gli eletti resteranno in carica fino alla scadenza altrimenti prevista dei consiglieri sostituiti. Ove si dimetta o venga a mancare contemporaneamente, per qualsiasi causa, la maggioranza dei consiglieri in carica, il Consiglio si considererà decaduto e lo stesso Presidente, o laddove la causa della decadenza afferisca il Presidente stesso, il Vice Presidente od in subordine il Consigliere più anziano, senza indugio, dovrà, entro 60 giorni, provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, per la nomina del Presidente e dei Consiglieri, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed all’ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente od in subordine dal Consigliere più anziano in regime di prorogatio. Si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta al trimestre e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedano la convocazione. E’ validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente, per alzata di mano, a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità durante una votazione, si considererà approvata la mozione o proposta che abbia raccolto il voto favorevole del Presidente dell’Assise. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI./C.I.P. o comunque dall’Ente di Gestione competente per delega od investitura della Pubblica Autorità Italiana o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate o dì Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il Consiglio Direttivo tiene, a propria cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni. Le deliberazioni del Consiglio, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione degli associati con le modalità ritenute dal medesimo Consiglio più idonee a garantirne la massima diffusione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • deliberare circa le domande di ammissione a socio o su eventuali cause di esclusione; procedere, all’inizio di ogni esercizio sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti laddove detti requisiti non persistessero; in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti in corso d’esercizio sociale;
  • deliberare sull’istituzione di commissioni, sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti, Istituzioni pubbliche o private od associazioni, comunque interessanti l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci nonché la nomina di rappresentanti in Federazioni ed altri Enti;
  • individuare le quote associative e redigere, il bilancio preventivo e quello consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno d’esercizio precedente nonché il rendiconto economico-finanziario contenente anche i dati relativi all’attività istituzionale, per sottoporre il tutto all’approvazione dell’Assemblea. Detti ultimi elaborati devono essere redatti con chiarezza, rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati cui devono essere messi a disposizione contestualmente alla convocazione dell’Assemblea avente all’ordine del giorno l’approvazione. L’intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio per mala gestione, da parte dell’Assemblea. Ricorrendo una siffatta circostanza, l’assemblea dei soci convocherà senza indugio una nuova assemblea per la nomina del Presidente e dei Consiglieri,
  • fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all’anno;
  • convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o ciò venga richiesto da almeno un terzo dei soci, anche nel rispetto del presente Statuto;
  • convocare, in caso di recesso, decadenza per morosità, radiazione o decesso di uno o più Membri del Consiglio Direttivo, laddove non sussista un numero sufficiente di subentrabili l’Assemblea dei soci, affinché la stessa deliberi l’elezione in sostituzione dei membri carenti;
  • redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
  • assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio ed in conto capitale, per la gestione dell’Associazione;
  • assumere le decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  • assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
  • presentare un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno/esercizio sociale;
  • elaborare eventuali proposte di modifica dello Statuto o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
  • Individuare e deliberare le attività secondarie e strumentali, quindi diverse da quelle sportive principali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
  • nominare , eventualmente, tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  • comminare, previa motivazione, provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli di fronte all’Assemblea;
  • redigere gli eventuali regolamenti interni, i documenti obbligatori in seguito a particolari normative, come il D.Lgs. 81/2008, le norme sulla privacy, il decreto legislativo 231/01con conseguente MOG, la legge sul terzo settore, la legge regionale vigente dell’Emilia Romagna sullo sport e/od eventuali integrazioni od emendamenti o quelle promulgate o promulgabili in futuro da altre Regioni, afferenti il medesimo settore, in quanto compatibili o successive modifiche, le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed ai presidi e dispositivi sanitari e di prevenzione relativi all’attività sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
  • adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari e comunque previa ratifica dell’Assemblea in caso di ricorso del socio;
  • gestire qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita ad altri organi.
  • Il Consiglio Direttivo può altresì senza necessità di apposita preventiva autorizzazione da parte dell’ Assemblea, eccedere dall’importo di cui al rendiconto preventivo per un’entità non superiore al 10% (dieci per cento) del medesimo.
  • Il Consiglio Direttivo può deliberare provvedimenti disciplinari contro quei soci che con il loro comportamento arrechino danno al decoro e/od al buon andamento del Circolo; contro tali provvedimenti può essere fatto ricorso al Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, organismi di vigilanza con autonomia patrimoniale anche composti da consiglieri (decreto lgs.231/01) dallo stesso nominate, composte da soci e/o non soci nel caso di commissioni consultive o di studio, e da consiglieri in caso di organismi di vigilanza. Ove poi l’assemblea dei soci decidesse di istituire altri organi associativi non previsti dal presente statuto, a questi ultimi attribuirebbe anche i compiti relativi in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs.231/01.

 

Art. 15 – IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere, nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio seno, possono essere conferite anche alla stessa persona. Durano in carica entrambi quanto il Consiglio che li ha nominati.

Qualora dette funzioni siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca dello stesso, le funzioni del medesimo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito ovvero dimissionario o revocato è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; segue le procedure di tesseramento dei soci ed attende alla corrispondenza; svolge ogni altro compito demandatogli dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento delle proprie mansioni ed ai quali risponde e sovraintende, di concerto con il Presidente, alla gestione finanziaria delle eventuali sezioni.

Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi, beni e servizi, deliberati dal Consiglio Direttivo e conservare i relativi contratti ed ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese previa verifica della regolarità ed autorizzandone il pagamento. Presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, di concerto con gli altri Membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Gli spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti nonché l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

 

Art. 16 – L’ORGANO DI REVISIONE

I revisori dei conti, in numero di tre effettivi e due supplenti, vengono eletti dall’assemblea ordinaria con la funzione di controllare l’Amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e di vigilare sul rispetto dello Statuto; durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Detto organo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative nonché, qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Per quanto compatibile con il presente Statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss. del Codice Civile.

In caso di dimissioni di uno dei suoi componenti ad esso subentrerà il primo dei non eletti o altra persona nominata dal consiglio salvo ratifica da parte dell’Assemblea ordinaria.

Delle dimissioni il Consiglio Direttivo darà notizia ai soci sull’albo sociale.

 

Art. 17 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Qualsiasi controversia insorga fra il Circolo e i soci nonché qualsiasi controversia fra i soci dipendente dall’applicazione del presente statuto o dal regolamento, dovrà essere sottoposta al giudizio di un Collegio dei Probiviri composto di tre membri anche non soci, che vengono nominati dall’ assemblea e che durano in carica tre esercizi.

I Probiviri decideranno senza formalità di procedura e la loro decisione è inappellabile.

In caso di dimissione di uno dei suoi componenti ad esso subentrerà il primo dei non eletti o altra persona nominata dal Consiglio, salvo ratifica dell’Assemblea ordinaria.

 

Art.18 – LA RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI

Il Presidente, con cadenza annuale o comunque coerente con le norme federali o degli Enti di Promozione Sportiva vigenti, cui l’Associazione sia affiliata, riconosciuti dal CONI./C.I.P. o comunque dall’Ente di Gestione competente per delega od investitura della Pubblica Autorità Italiana, convoca e presiede le riunioni degli atleti tesserati maggiorenni nonché, ove ve ne siano le condizioni, dei tecnici e ne riscontra in modo democratico i rappresentanti e si impegna a favorire il diritto di voto e tutti i diritti riconosciuti dall’ordinamento sportivo ai rappresentanti cosi individuati, nell’ambito delle assemblee di settore federali o dell’Ente di Promozione Sportiva affiliante.

 

Art. 19 – LE SEZIONI

I soci possono raggrupparsi in Sezioni, facendone espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, che ne può autorizzare la costituzione, previa approvazione del regolamento che disciplini i rapporti sezioni- sede centrale. Le sezioni hanno autonomia funzionale propria rispetto alla Sede Centrale demandando a questa il disbrigo di ogni incombenza fiscale ed amministrativa, in quanto l’unico soggetto giuridico è Circolo Nautico Marina Romea Associazione Sportiva Dilettantistica. La Sezione che ipotizzi di contrarre impegni che comportino, in qualunque modo, la responsabilità dell’Associazione deve subordinare il perfezionamento di detti rapporti alla preventiva autorizzazione scritta del Presidente della Circolo Nautico Marina Romea Associazione Sportiva Dilettantistica ed alla sua successiva firma di ratifica.

 

Art. 20 – LAVORATORI E VOLONTARI

I lavoratori dell’Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25 e ss del D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità ed, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.

A beneficio dell’Associazione, sono ammesse altresì le prestazioni dei volontari, ivi comprese quelle dei dipendenti pubblici purché non siano retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. E’ previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’Associazione che eventualmente si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Mise di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Art. 21 – CONTROVERSIE

Ove insorgano controversie di carattere sportivo, o comunque previste da Federazioni Sportive Nazionali/Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI./C.I.P. o comunque dall’Ente di Gestione competente per delega od investitura della Pubblica Autorità Italiana ai quali la associazione sia affiliata, si applicheranno le norme previste in questi casi dai medesimi affilianti.

 

Art.22 – DISPOSIZIONE FINALI- NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale Italiana o della Disciplina Sportiva Associata e/o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI./C.I.P. o comunque dall’Ente di Gestione competente per delega od investitura della Pubblica Autorità Italiana cui l’Associazione sia affiliata ed in subordine, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

 

 

Il Presidente

Masironi Pier Mario

 

Il Segretario

Trombini Orlando